Pochi mesi mancano all’autunno e presto i cittadini dovranno orientarsi con la mini rivoluzione apportata dal recente

Dpr sui controlli sull’efficienza energetica dei sistemi di climatizzazione.

Tuttavia, le nuove regole sulle caldaie e sulla loro manutenzione hanno disorientato i consumatori.

Aggiornarsi e rapportarsi al mutato scenario è essenziale: non solo per essere in regola con la legge ed evitare le nuove

sanzioni, ma anche per assicurarsi il caldo in casa, risparmiare sui consumi ed evitare il rischio di “convivere” con

apparecchi pericolosi.
Ecco dunque le nuove indicazioni di cui essere a conoscenza.

 
Le nuove regole sui controlli

 

Ecco i nuovi termini sui controlli sull’efficienza energetica (diversi da quelli per la sicurezza) dei sistemi di climatizzazione (caldaie per il riscaldamento e climatizzatori):


1. impianti domestici (superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza) a combustibile liquido o solido: i controlli sono da fare ogni due anni.

  

2. Impianti domestici (superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza) a gas metano o GPL: i controlli sono da fare ogni quattro anni.


ATTENZIONE: gli obblighi di controllo periodico riguardano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza superiore a 10 kW e impianti termici di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW (le normali caldaie domestiche) ma restano invece esclusi la gran parte dei piccoli condizionatori domestici.

 

 

Eccezioni

 

Tieni conto che possono esistere delle eccezioni a tali regole. Infatti, i nuovi intervalli di tempo entro cui è obbligatorio fare la manutenzione valgono nel caso in cui Regioni e Province Autonome non abbiano regolamentato in modo diverso la materia: molte Regioni (Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia), ad esempio, hanno già il proprio regolamento (che può essere anche più stringente e che comunque andrà adeguato alle nuove linee nazionali).

 

Quindi ti consigliamo di verificare sempre se, nella località in cui vivi, esistono regole diverse da quelle appena indicate.

 

La frequenza esatta dei controlli può anche essere definita (sotto i quattro anni) dal produttore dello specifico apparecchio. Ed eventualmente anche dallo stesso installatore.

 

Qualora tu viva in un Comune con più di 40mila abitanti, è sempre bene verificare presso lo Sportello Energia del Comune o della Provincia la frequenza degli interventi – compresa la manutenzione – da eseguire. Lì ti forniranno indicazioni anche su come tenere il libretto di manutenzione, eventuali bolli per attestare l’avvenuto intervento, eventuali comunicazioni al Comune sulla manutenzione, ecc.

 

Controlli e sanzioni

 

Ricorda che il Comune effettuerà un controllo e se ti troverà “non in regola” sarai tu a dover dimostrare il contrario, comprovando l’avvenuta manutenzione tramite il libretto di caldaia e le fatture. Sei salvo solo se vivi in un condominio con riscaldamento centralizzato: in tale caso detti doveri spettano all’amministratore di condominio.

 

Le sanzioni in caso di mancati controlli variano da 500 a 3.000 euro.

 

Nuovi libretti

 

Ricorda innanzitutto che gli impianti termici di climatizzazione invernale od estiva (caldaie, condizionatori d’aria, etc.), sia che siano nuovi (cioè appena acquistati), sia che siano vecchi (cioè già esistenti e installati nell’appartamento), devono essere muniti di un nuovo libretto di impianto conforme a quello approvato con Decreto del Ministero economico attuativo delle nuove norme di manutenzione sancite (leggi l’articolo: “Caldaia, come cambia il libretto”).


Per gli impianti nuovi il libretto viene fornito e compilato dall’installatore. Per gli impianti già esistenti invece la responsabilità spetta al proprietario di casa o all’inquilino (comunque l’occupante dell’immobile).

 

ATTENZIONE: non buttate i vecchi libretti. Essi devono essere lasciati in allegato al nuovo.

 

Il nuovo libretto è scaricabile dal sito del ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) per la compilazione manuale. E’ possibile anche compilarlo telematicamente con una guida in linea, accedendo al sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano – 2), stante l’obbligo di stamparlo nel caso di eventuali ispezioni.