Caldaie: IVA al 10% per la manutenzione periodica

La manutenzione periodica (annuale) delle caldaie e degli impianti di riscaldamento sia ad uso esclusivo o condominiale a prevalente destinazione abitativa privata, viene assoggettata all'IVA agevolata al 10%  rientrante tra le attività di manutenzione ordinaria, rese obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19.8.2005, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006.

A chiarire l’aspetto fiscale-tributario è proprio l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, spalancando le porte ai rimborsi del tributo versato in eccedenza.

Il comma 1 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 192/2005 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2002/91/ CE del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), afferma inequivocabilmente che, chiunque ed a qualsiasi titolo, sia esso proprietario o affittuario, usufruttuario o comodatario, o altro è tenuto a mantenere in perfetto stato d’uso gli impianti e provvedere alle operazioni di verifica e di manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, assumendosene in tal senso l’onere e la responsabilità.

L'IVA impropriamente addebitata agli utenti, oltre il 10%, può essere chiesta a rimborso entro il termine biennale di cui al secondo comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 dalla data in cui è stata versata l'imposta nella misura ordinaria, direttamente dalle Ditte accreditate di tali servizi a condizioni che l’abbiano già restituita ai fruitori finali del servizio o con un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, allegando la fattura della prestazione eseguita.

Trascorsi i 24 mesi, il credito vantato risulterà prescritto.